I benefici di cui alle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, e 3 aprile 1961, n. 284, vengono estesi a tutti quei cittadini italiani perseguitati politici antifascisti o razziali, che abbiano subito persecuzioni in conseguenza della loro attivita' politica antifascista e loro condizione razziale sui territori, da chiunque amministrati, posti, dopo il giugno 1940, sotto il controllo della Commissione italiana di armistizio con la Francia (CIAF). Pertanto le domande gia' inoltrate da detti cittadini, intese ad ottenere i benefici delle leggi di cui sopra, verranno riprese in esame con effetto dalla loro presentazione.

Testo vigente dal 11 aprile 1968

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;361~artunico · fonte del testo

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