Con l'espressione "sempreche' non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27" contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, si intende che l'applicazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nella misura prevista dallo stesso articolo 17, e successive modificazioni e integrazioni, comporta l'esclusione dai benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27. L'aliquota di cui sopra si calcola sulle tabelle della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a partire dal 1 gennaio 1976.

Testo vigente dal 3 gennaio 1978

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-09;962~artunico · fonte del testo

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