All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sono aggiunte le seguenti lettere: "e) la concessione del beneficio previsto dagli articoli 60 e 82 della citata legge n. 648 nei confronti rispettivamente, delle vedove e dei genitori, collaterali ed assimilati di militari o di civili, provvisti di pensione, al compimento del 70° anno di eta', ovvero anteriormente qualora siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro proficuo;

  • f)la concessione, ai sensi dell'articolo 62 della legge predetta, della riversibilita' agli orfani del militare deceduto per causa di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra, nel caso di cessazione del diritto a pensione da parte della vedova;
  • g)la concessione, a norma delle vigenti leggi, della riversibilita' degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare di cui alla lettera d) del precedente articolo 1;
  • h)la liquidazione, ai sensi dell'articolo 59 della legge citata, del capitale a favore della vedova che passi ad altre nozze;
  • i)la concessione, ai sensi dell'articolo 84 della legge su menzionata, della riversibilita' a favore della madre del caduto in guerra in caso di morte del marito - padre del caduto - gia' provvisto di pensione;
  • l)la liquidazione dell'assegno integratore previsto dall'articolo 49 della legge n. 648 a favore degli invalidi di guerra che siano stati ufficiali in servizio permanente effettivo, sottufficiali e militari di carriera, nonche' personali civili presso le Amministrazioni indicate dalla legge, cessati dal servizio senza diritto a trattamento di quiescenza;
  • m)la concessione dell'aumento integratore previsto per la moglie di grande invalido all'articolo 9 della legge n. 1240 del 9 novembre 1961;
  • n)il rilascio di certificazione per comprovare il godimento di trattamento di pensione di guerra;
  • o)il rilascio dei libretti ferroviari per la concessione speciale VIII prevista dall'ordinamento ferroviario a favore dei grandi invalidi di guerra".

Testo vigente dal 30 agosto 1962

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1290~art2 · fonte del testo

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