La misura stabilita dalla legge 2 agosto 1952, numero 1086, per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra quali fiduciari delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi di guerra, Famiglie dei caduti e dispersi in guerra, Vittime civili di guerra, nonche' per i sanitari membri delle Commissioni medesime, aventi la qualifica rispettivamente di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, o di partigiano combattente, e' elevata a lire 250 per ogni visita eseguita. Tale compenso, per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non puo' superare lire 5.000.

Testo vigente dal 6 dicembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1240~art37 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari