Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, altresi', a provvedere, con propri decreti, alla modifica della denominazione del capitolo n. 5611 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966, in relazione agli oneri dipendenti dagli impegni assunti, anteriormente alla data del 10 gennaio 1966, per l'attuazione, a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, di cui agli ex articoli 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904, e 1 della legge 18 dicembre 1962, n. 1748, e, correlativamente, alla modifica delle denominazioni del capitolo n. 528 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dei capitoli nn. 243 e 511 dello stato di previsione della spesa della medesima Azienda per lo stesso anno 1966.

Testo vigente dal 24 febbraio 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-04;25~art5 · fonte del testo

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