I posti di subalterno di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, che si siano resi o si renderanno vacanti presso ciascun Ateneo entro il 31 dicembre 1952, saranno coperti mediante concorsi interni per titoli da espletare fra il personale che alla data della presente legge abbia prestato per almeno cinque anni presso gli Atenei stessi servizio non di ruolo con mansioni non inferiori a quello inerenti ai posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescritti titoli o requisiti, salvo di limiti di eta', che vengono prorogati di sette anni.

Testo vigente dal 18 dicembre 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-11-23;1340~art6 · fonte del testo

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