Dopo il terzo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e' aggiunto il seguente comma: "I salariati statali in attivita' di servizio che al 30 aprile 1952 si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidita' e vecchiaia, fatta eccezione soltanto del requisito dell'eta', avranno diritto, allorche' saranno in possesso anche di questo ultimo requisito, alla pensione stessa per la parte assicurativa gia' costituita alla predetta data del 30 aprile 1952, ferma restando l'applicazione del precedente secondo comma a partire dalla cessazione dal servizio".

Testo vigente dal 2 settembre 1957

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-08-13;762~artunico · fonte del testo

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