Le indennita' di carica e di presenza nonche' i rimborsi di spese stabiliti dai consigli comunali e provinciali oltre i limiti indicati dalle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491, e 26 aprile 1974, n. 169, hanno carattere di spese facoltative e comunque sono considerati a tutti gli effetti validamente deliberati, purche' ritenuti legittimi da parte degli organi di controllo. Le relative deliberazioni conservano efficacia fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 18 gennaio 1979

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-01-08;9~art2 · fonte del testo

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