All'articolo 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi: "I consiglieri di 3ª classe sono promossi mediante scrutinio per merito comparativo alla qualifica di consiglieri di 2ª classe al compimento di due anni di anzianita', computata valutando come appresso i servizi prestati nelle altre carriere dello stesso Ministero:

  • a)per intero i servizi resi in carriera direttiva;
  • b)per due terzi i servizi resi in carriera di concetto, esclusi, per gli impiegati sprovvisti di laurea, quelli prestati con qualifica inferiore a segretario aggiunto o equiparato. La residua anzianita', di cui al comma precedente, non utilizzata ai fini della promozione a consigliere di 2ª classe, e' valutata, per non oltre due anni, agli effetti del computo dell'anzianita' richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 1ª classe. Fermo il disposto dell'articolo 207 comma terzo, i servizi prestati nelle altre carriere dello stesso Ministero sono altresi' valutati, ai sensi del secondo comma del presente articolo, ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneita' per la promozione a direttore di sezione. L'anzianita' spettante, ai sensi dell'articolo 201, per i servizi prestati in carriere corrispondenti di altri Ministeri e quella spettante ai sensi dell'articolo 164, quinto comma, si cumulano con l'anzianita', di cui ai commi precedenti del presente articolo, ai fini previsti dall'articolo 201 e ferme restando, in questo caso, le limitazioni stabilite dall'articolo medesimo".

Testo vigente dal 9 agosto 1961

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-26;712~art1 · fonte del testo

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