All'articolo 69 del Codice postale, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi: "L'Amministrazione ha facolta' di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto in servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti. L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti".

Testo vigente dal 9 ottobre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-09-17;856~artunico · fonte del testo

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