E' autorizzato lo stanziamento di lire tre miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione dei fondi previsti dall'art. 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione e la liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) e dalla legge 5 settembre 1951, n. 972, concernente uno stanziamento suppletivo di due miliardi ad integrazione dei fondi suddetti. Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio 1950-1951 si provvedera' con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

Testo vigente dal 5 gennaio 1952

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1514~art1 · fonte del testo

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