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Miscellanea
Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura
Legge 2 maggio 1990, n. 103
- Aggiornato al
- 5 maggio 1990
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1E' indetto il 4› censimento generale dell'agricoltura che avra' luogo nel corso…
- Art. 2Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione del censimento di cui all'articolo 1, e'…
- Art. 3Dell'autorizzazione di spesa di lire 131 miliardi di cui all'articolo 2, la somma di lire…
- Art. 4I comuni, con provvedimento del sindaco, affidano l'incarico di rilevatore a personale…
- Art. 5Le somme di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 sono distribuite ai comuni e alle camere…
- Art. 6Le amministrazioni comunali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del…
- Art. 7Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la spesa per il pagamento di un…
- Art. 8Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 gravano le spese relative alla…
- Art. 9E' fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole ed, in genere, alle persone che vi…
- Art. 10Sulle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano le disposizioni in…
- Art. 11L'Istituto centrale di statistica e' tenuto a fornire agli uffici di statistica degli…
- Art. 12All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 59 miliardi per l'anno finanziario…
- Art. 13La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
