I Comuni della provincia di Bolzano possono attribuire, mediante deliberazione approvata dal competente organo di controllo, un'indennita' di bilinguismo, nelle misure fissate dalla presente legge; al personale dipendente di lingua italiana, che dimostri di conoscere la lingua tedesca e al personale dipendente di lingua tedesca che dimostri di conoscere la lingua italiana. L'accertamento della conoscenza della seconda lingua viene fatto con le modalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge. Pari facolta' possono esercitare gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico operanti nella provincia di Bolzano, mediante deliberazione dei competenti organi, da approvare con decreto del Ministro cui sia affidata la vigilanza, di concerto col Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 16 novembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-23;1165~art8 · fonte del testo

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