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Impresa
Indennita' di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni
Legge 30 giugno 1971, n. 518
- Aggiornato al
- 3 agosto 1971
- Articoli
- 7
- Versioni storiche
- 7
- Art. 1Al personale sanitario ausiliario infermieristico, ostetrico, fisioterapista e…
- Art. 2L'art. 1 della presente legge e' applicabile al personale di ruolo ed al personale non di…
- Art. 3L'indennita' infermieristica non compete al personale di cui al precedente articolo 1…
- Art. 4L'indennita' infermieristica prevista dalla presente legge e' cumulabile con le…
- Art. 5L'ammontare della indennita' infermieristica prevista dalla presente legge e' unico per…
- Art. 6L'indennita' infermieristica prevista dalla presente legge e' corrisposta in misura unica…
- Art. 7Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1971.
