All'onere annuo di lire 6.420.000 relativo all'esercizio finanziario 1959-60 si provvedera' con il gettito della tassa di cui al precedente articolo 2. Nel caso in cui tale gettito sia insufficiente, si provvedera' ulteriormente mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 9 settembre 1959

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-08-01;704~art3 · fonte del testo

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