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Miscellanea
Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno
Legge 26 febbraio 1963, n. 259
Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno, nonche' condizioni di rilascio di certificati di Importazione e di esportazione di cereali e loro derivati
- Aggiornato al
- 23 marzo 1963
- Articoli
- 6
- Versioni storiche
- 6
- Art. 1Per il grano tenero (v. d. ex 10.01), per la farina di frumento (v. d. ex 11.01-A), per…
- Art. 2Fino al 30 settembre 1963 e' consentita la importazione di frumento, in esenzione da…
- Art. 3La quantita' di grano duro da ammettere all'importazione, col beneficio previsto…
- Art. 4L'importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo…
- Art. 5Non sono ammesse ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge le merci…
- Art. 6Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955…
