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Miscellanea
Impianto di vie funicolari aeree
Legge 13 giugno 1907, n. 403
- Aggiornato al
- 8 luglio 1907
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 12
- Art. 1Il proprietario di un fondo e' tenuto a lasciar passare sopra il fondo stesso le gomene…
- Art. 2Chiunque intenda valersi del diritto di servitu' di cui all'art. 1, deve far risultare…
- Art. 3Il richiedente ha l'obbligo di corrispondere al proprietario del fondo serviente…
- Art. 4La servitu' derivante dall'esercizio della via funicolare aerea ha la durata non maggiore…
- Art. 5Chi non voglia piu' servirsi di una via funicolare aerea, potra' farne la cessione ad…
- Art. 6Sono esenti dalla servitu' di cui all'art. 1, le case ancorche' non abitate, le capanne…
- Art. 7Nell'attraversamento delle strade ordinarie e ferrate, dei corsi d'acqua navigabili, si…
- Art. 8Prima di intraprendere l'impianto di una funicolare aerea, chi ne fa la richiesta, deve…
- Art. 9Accertato il diritto del richiedente, la indennita' dovuta secondo il disposto dell'art…
- Art. 10Quando, nell'applicazione della presente legge sorgano controversie, tutti i proprietari…
- Art. 11Nulla e' mutato rispetto alle vie funicolari esistenti.
- Art. 12Le norme per la vigilanza sull'esecuzione e per la esecuzione della presente legge…
