I funzionari e gli agenti contabili dello Stato e comunque tutti coloro che essendone obbligati omettano di effettuare il versamento previsto dall'articolo 1 sono responsabili per il danno che deriva allo Stato dalla mancata percezione delle entrate; ove, tuttavia, le somme non versate, secondo le modalita' e i tempi previsti dallo stesso articolo 1, siano recuperate o siano state spese per fini legittimi, i responsabili del mancato versamento sono tenuti in solido al pagamento a favore dello Stato degli interessi legali sull'ammontare delle somme percepite e non versate, calcolati per l'intero periodo per il quale le somme stesse restarono sottratte alla disponibilita' della Tesoreria, ovvero calcolati per il periodo di tempo intercorso dal momento della percezione a quello della spesa.

Testo vigente dal 15 dicembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1041~art6 · fonte del testo

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