Le costruzioni di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 10 febbraio 1936, n. 345, che saranno eseguite per l'attuazione del piano suddetto, godranno della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali anche se ultimate dopo il 26 novembre 1942, ma entro il 31 dicembre 1951, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 27 marzo 1941.

Testo vigente dal 16 settembre 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-07-29;627~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari