Per la realizzazione delle opere previste dai programmi di interventi per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee e degli impianti della rete ferroviaria dello Stato sono istituite cinque unita' speciali, alle quali sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale, con le seguenti attribuzioni:

  • a)curare gli studi per l'esecuzione delle nuove opere previste dal programma di interventi, programmare gli interventi stessi secondo un ordine di priorita', con i necessari collegamenti con i servizi della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti locali, seguire la progettazione delle opere in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti, anche sotto lo aspetto dell'assetto del territorio, coordinare la perfetta sincronia di tutte le strutture con particolare riguardo a quelle periferiche chiamate ad operare per l'esecuzione del piano;
  • b)gestire in zone baricentriche rispetto a quelle delle nuove opere da realizzare, che saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, l'esecuzione delle opere edili e degli impianti di armamento, nonche' tutti i nuovi impianti tecnologici attinenti alla elettrificazione delle linee ed alla circolazione dei treni. Tali realizzazioni dovranno essere coordinate sotto l'aspetto normativo, amministrativo e del contenzioso dai servizi lavori e costruzioni ed impianti elettrici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, anche in dipendenza della esecuzione dei relativi lavori in presenza o in connessione dell'esercizio ferroviario. Ai fini del coordinamento generale con le altre strutture dell'Azienda, i dirigenti delle suddette unita' speciali riferiscono al comitato tecnico amministrativo in occasione dell'adozione di programmi generali di intervento o di programmi di gestione e relative priorita' ed in ogni caso, almeno mensilmente, in ordine all'andamento della esecuzione delle opere. I dirigenti di cui al precedente comma, nonche' i dirigenti di cui agli articoli 16 e 17 fanno parte del comitato tecnico amministrativo.

Testo vigente dal 14 febbraio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-12;17~art15 · fonte del testo

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