Art. 1 — Finanziamento del terzo piano annuale di edilizia scolastica
Per la realizzazione del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ventennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivi della capitalizzazione degli interessi di preammortamento, pari a lire 46 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 46 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede per gli anni 1999 e 2000 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 20 ottobre 1998
