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Miscellanea
Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche
Legge 23 marzo 1956, n. 296
- Aggiornato al
- 30 aprile 1956
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 10
- Art. 1In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni…
- Art. 2Gli Istituti di credito di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1…
- Art. 3Per le operazioni previste dalla presente legge, gli istituti di cui al precedente art. 2…
- Art. 4Il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere, su proposta del Comitato di cui…
- Art. 5L'assunzione di personale, che si trovi nelle condizioni di cui al precedente art. 2…
- Art. 6L'Ispettorato del lavoro accertera' periodicamente se permangano le condizioni di…
- Art. 7Presso la Tesoreria centrale dello Stato e' costituito un fondo di lire 3500 milioni…
- Art. 8Il Fondo di cui al precedente articolo e' costituito con versamenti che l'Alta Autorita'…
- Art. 9Ai fini dell'art. 7 e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza…
- Art. 10All'onere di lire 350 milioni annui, di cui al precedente art. 4, verra' provveduto con…
