I magistrati di appello gia' trattenuti, nelle funzioni di magistrato di Tribunale, in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all'art. 1 della legge 12 luglio 1949, n. 452, possono essere ancora trattenuti, con il loro consenso, nelle stesse funzioni, presso uffici giudiziari dello stesso distretto di Tribunale, con effetto dal 4 agosto 1953 e fino al 30 giugno 1955, lasciando vacante nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.

Testo vigente dal 30 dicembre 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;943~artunico · fonte del testo

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