Gli ufficiali in ausiliaria possono, con la osservanza, in quanto applicabili, delle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, contrarre prestiti da estinguersi mediante la cessione del trattamento di pensione loro spettante, escluso ogni assegno o indennita' di carattere accessorio, fino al quinto del relativo ammontare ed entro il limite delle quote mensili corrispondenti al numero dei mesi che mancano alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria. A tal fine il trattamento suindicato spettante agli ufficiali in ausiliaria e' assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni. Detto contributo e' rimborsabile d'ufficio, all'atto della cessazione del periodo di ausiliaria, secondo le norme del menzionato articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Testo vigente dal 22 marzo 1963

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-21;252~art1 · fonte del testo

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