L'escussione dell'istituto o della banca prevista nel precedente articolo e' ordinata dal Ministro per le finanze con decreto, nel quale dovra' essere indicato l'ammontare complessivo del debito accertato a carico dell'appaltatore, la parte del debito non coperta dai beni cauzionali prestati dall'appaltatore stesso e l'importo della somma dovuta dall'istituto o dalla banca. Il decreto deve essere notificato all'istituto o alla banca ed all'appaltatore. Entro trenta giorni da tale notifica, l'istituto o la banca devono versare sul conto corrente postale del deposito generi di monopolio, che sara' indicato nello stesso decreto, la somma da loro dovuta.

Testo vigente dal 2 maggio 1953

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-04-04;286~art3 · fonte del testo

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