Sulle somme erogate per la estinzione anticipata dei mutui di cui all'articolo precedente, la Cassa depositi e prestiti liquidera' gli interessi, per il periodo corrente dalla data del mandato fino al 31 dicembre successivo, al saggio vigente per la concessione dei mutui al momento in cui e' stata deliberata l'operazione. Il debito costituito dalle somme erogate in un anno, aumentate degli interessi maturati, sara' estinto dai Tesoro dello Stato in trentacinque annualita', decorrenti dall'anno successivo, allo stesso saggio d'interesse.

Testo vigente dal 20 novembre 1962

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-10-18;1574~art2 · fonte del testo

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