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Miscellanea
Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953
Legge 9 agosto 1954, n. 654
- Aggiornato al
- 18 agosto 1954
- Articoli
- 6
- Versioni storiche
- 6
- Art. 1Le vigenti disposizioni di legge che regolano la concessione delle pensioni, degli…
- Art. 2Le pensioni, gli assegni e le indennita' di guerra sono liquidati nella stessa misura…
- Art. 3Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla data dell'evento; quelle indirette dal giorno…
- Art. 4Le domande per la, liquidazione delle pensioni,: assegni o indennita' di guerra di cui…
- Art. 5Agli orfani ed ai congiunti dei morti sono rispettivamente applicabili le disposizioni…
- Art. 6All'onere relativo si provvedera' con i fondi stanziati sul capitolo n. 631…
