I contributi base dovuti per i mezzadri e coloni sono a totale carico del concedente. I contributi integrativi dovuti per i mezzadri e coloni sono per meta' a carico del concedente e per l'altra meta' a carico del mezzadro o colono. L'aliquota di riduzione derivante dal concorso dello Stato di cui al secondo comma del precedente art. 11 si applica soltanto alla quota a carico del mezzadro o colono. I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e dei coloni, salvo il diritto di rivalsa.

Testo vigente dal 11 novembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-10-26;1047~art13 · fonte del testo

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