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Impresa
Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari
Legge 4 luglio 1959, n. 463
- Aggiornato al
- 31 dicembre 1998
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 26
- Art. 1L'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' estesa ai titolari di…
- Art. 2Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi…
- Art. 3E' istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale…
- Art. 4All'onere derivante dall'applicazione della presente legge alla gestione speciale…
- Art. 5Lo Stato concorre all'onere della gestione con un contributo di lire 2,5 miliardi…
- Art. 6Per le persone assicurate ai sensi della presente legge il limite di eta' per il…
- Art. 7In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e contribuzione…
- Art. 8Gli artigiani che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa, conservano…
- Art. 9I periodi coperti di assicurazione a norma della presente legge si cumulano con quelli…
- Art. 10La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto…
- Art. 11Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo…
- Art. 12Spetta al Comitato: 1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla…
- Art. 13Le funzioni di sindaci della gestione sono esercitate dal Collegio sindacale…
- Art. 14Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del…
- Art. 15Le norme dell'articolo 4 della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1959.
