La disposizione di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, si estende anche ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria che in seguito a Concorso sono entrati o entreranno a far parte del gruppo B del personale giudiziario, fermo in ogni caso il riconoscimento dell'anzianita' pregressa in quattro anni, qualora i due terzi dell'anzianita' stessa dovessero essere inferiori ai quattro anni. E' abrogata ogni altra disposizione contraria, e che comunque contrasti con la presente legge.

Testo vigente dal 16 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-24;91~artunico · fonte del testo

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