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Miscellanea
Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra
Legge 19 agosto 1948, n. 1180
- Aggiornato al
- 27 settembre 1948
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 9
- Art. 1Le vigenti disposizioni che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle…
- Art. 2Ai fini della concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' di cui…
- Art. 3Le pensioni dirette hanno decorrenza dall'11 gennaio 1948, quelle indirette dal giorno…
- Art. 4La liquidazione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' di guerra, di cui…
- Art. 5E' in facolta' del Ministro per il tesoro di corrispondere agli aventi diritto, a titolo…
- Art. 6Sono estese ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di cui…
- Art. 7Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relative all'Opera nazionale per gli…
- Art. 8Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio provvedimento, le…
- Art. 9La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
