I sottobrigadieri ed i militari di truppa della Guardia di finanza, vincolati a rafferma con diritto a premio, che cessino dal servizio poiche' trovantisi nelle condizioni di non idoneita' di cui al precedente art. 2, hanno diritto ad un emolumento pari all'intero premio di fine rafferma, qualunque sia la durata del servizio prestato nella rafferma, oltre alla aliquota di premio prevista dagli articoli 12 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281 e 10 della legge 4 aprile 1935, n. 568, od all'intero premio quando la data di cessazione dal servizio coincida con quella di scadenza della rafferma anzidetta.

Testo vigente dal 7 febbraio 1952

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-01-18;36~art3 · fonte del testo

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