La "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica", eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1947, n. 1528, e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi tassa, imposta o diritto stabilito dalle leggi generali e speciali. Per quanto riguarda le imposte dirette, la equiparazione suddetta concerne esclusivamente i redditi propri dell'Ente. I lasciti e le donazioni in favore dell'Ente sono esenti da ogni specie di imposte, tasse e tributi, fatta eccezione per l'imposta sul valore netto globale di successione, la quale e' dovuta nella misura ridotta stabilita dall'art. 7 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 90.
Testo vigente dal 15 aprile 1949
