La "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica", eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1947, n. 1528, e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi tassa, imposta o diritto stabilito dalle leggi generali e speciali. Per quanto riguarda le imposte dirette, la equiparazione suddetta concerne esclusivamente i redditi propri dell'Ente. I lasciti e le donazioni in favore dell'Ente sono esenti da ogni specie di imposte, tasse e tributi, fatta eccezione per l'imposta sul valore netto globale di successione, la quale e' dovuta nella misura ridotta stabilita dall'art. 7 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 90.

Testo vigente dal 15 aprile 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-02-26;132~artunico · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari