Con effetto dal 1 gennaio 1973 e fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 9, n. 6, o del sesto comma dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le forniture di beni o di servizi effettuate nei diretti confronti delle organizzazioni indicate nel precedente articolo 1.

Testo vigente dal 9 maggio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;173~art2 · fonte del testo

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