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Miscellanea
Esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen) conclusa a Roma il 9 novembre 1948 e relativo scambio di Note del 24 maggio 1949
Legge 5 dicembre 1950, n. 1211
- Aggiornato al
- 22 febbraio 1951
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1E' approvata la Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e scambio di Note suddetti.
- Art. 3La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iConvenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento…
- Art. iiArt. II 1. Per il trasporto dei viaggiatori, bagagli a mano, bagagli registrati e merci…
- Art. iiiArt. III 1. In territorio italiano i viaggiatori, i bagagli e le merci trasportate sul…
- Art. ivArt. IV Gli orari, la categoria, la quantita' e la composizione dei treni in transito…
- Art. vArt. V 1. Il passaggio e l'uso del materiale rotabile e degli attrezzi di carico, la…
- Art. viArt. VI Per le loro prestazioni di transito facilitato sono dovuti alle F. S. adeguati…
- Art. viiArt. VII La presente Convenzione si applica anche ai trasporti postali. Il trasporto…
- Art. viiiArt. VIII S'intende escluso dalla presente. Convenzione il trasporto degli appartenenti…
- Art. ixArt. IX. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data che sara' fissata mediante…
- Art. xArt. X. La presente Convenzione viene redatta in due testi in lingua italiana ed in…
