[1]I Vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedelta' secondo la formula seguente:

[2]«Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto,

[3]«siccome si conviene ad un Vescovo, fedelta' allo Stato italiano. «Io giuro e protetto di rispettare e di far rispettare

[4]«dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi

[5]«costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che

[6]«non partecipero' ad alcun accordo ne' assistero' ad alcun

[7]«consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed

[8]«all'ordine pubblico e che non permettero' al mio clero simili

[9]«partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse

[10]«dello Stato italiano, cerchero' di evitare ogni danno che

[11]«possa minacciarlo».

Testo vigente dal 5 giugno 1929

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art20 · fonte del testo

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