Con decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno resi esecutivi i regolamenti addizionali che modifichino o completino il Regolamento di cui all'articolo 1, adottati dall'Organizzazione mondiale della sanita' in virtu' dell'art. 21 del suo Accordo costitutivo.

Testo vigente dal 24 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;861~art3 · fonte del testo

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