Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati, che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Detta riscossione avverra' tramite ruoli, a richiesta dei consigli degli ordini e dei collegi, secondo le modalita' stabilite nel citato testo unico. L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti.

Testo vigente dal 26 giugno 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-06-10;292~artunico · fonte del testo

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