Le erogazioni di cui al precedente articolo potranno essere effettuate a favore di enti ed organismi per l'assistenza tecnica ed economica dell'artigianato. Le erogazioni stesse potranno essere effettuate anche a favore di imprese artigiane, per concorso alle spese da esse sostenute per il raggiungimento delle finalita' in detto articolo indicate, purche' ne derivi una utilita' di carattere generale per il relativo settore produttivo. Sono considerate artigiane, ai fini della presente legge, le imprese come tali qualificate con la procedura prevista dal decreto legislativo 17 dicembre 1947, numero 1586, ed anche se organizzate in forma cooperativa.

Testo vigente dal 2 luglio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-06-30;358~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari