Il piano per l'esecuzione delle opere di bonifica e trasformazione fondiaria e quello per la costruzione di villaggi ai sensi del precedente articolo sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sono eseguiti - sotto la vigilanza del Ministero anzidetto - secondo le norme della legge 27 novembre 1939, n. 1780, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 19-19, n. 340, in quanto applicabili. Qualora i terreni acquistati o trasferiti in proprieta' all'Ente nell'attuazione del piano di bonifica e trasformazione fondiaria ricadano in comprensori nei quali gia' operano Consorzi di bonifica, l'esecuzione delle opere di bonifica e' affidata a questi ultimi dall'Ente anzidetto, sulla base di progetti da sottoporsi alle normali istruttorie tecniche, salva diversa disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo vigente dal 16 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-03-31;240~art2 · fonte del testo

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