E' elevato da L. 5000 a L. 100.000 l'importo stabilito dall'art. 7 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la sottoscrizione mediante croce-segno delle cambiali agrarie. Restano invariate le condizioni e le modalita' previste dalla predetta disposizione di legge.
Testo vigente dal 23 dicembre 1949
