Per il pagamento delle spese sotto elencate e' data facolta' al Ministero delle finanze di emettere, in deroga all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato e successive modificazioni, aperture di credito entro i seguenti limiti d'importo:

  • a)spese occorrenti per la conservazione dei catasti rustici ed urbani presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e per la compilazione dei ruoli delle imposte fondiarie: lire 30 milioni;
  • b)compensi per lavoro straordinario: lire 50 milioni;
  • c)indennita' a rimborso delle spese di trasporto per missioni: lire 50 milioni;
  • d)quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'Erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie, sulle somme dichiarate confiscate e su quelle ricavate dalla vendita di corpi di reato: lire 50 milioni;
  • e)diritti, proventi e compensi spettanti ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869: lire 70 milioni.

Testo vigente dal 19 dicembre 1961

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-11-24;1299~art1 · fonte del testo

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