L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di invalidita' e vecchia la per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti, nonche' l'accertamento e la riscossione dei relativi contributi, sono effettuati, con le modalita' di cui alle disposizioni previste dalla presente legge, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati. Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Ai fini dell'assicurazione dell'invalidita' e vecchiaia di cui alla presente legge, i contributi di cui al precedente comma, sono dovuti per le persone soggette all'obbligo assicurativo in misura fissa pari a 156 giornate per gli uomini ed a 104 per le donne e i giovani. Ai fini dell'assicurazione contro le malattie, il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e' dovuto sul complesso delle giornate accertate agli effetti dell'assicurazione invalidita' e vecchiaia. In ogni caso le giornate tassabili per ciascun nucleo familiare di coltivatore, diretto non possono essere applicate in misura inferiore a 50 e superiore a 150 per ciascun componente assistibile.

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9~art9 · fonte del testo

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