Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere
Legge 29 novembre 1965, n. 1330
- Aggiornato al
- 14 dicembre 1965
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 12
- Art. 1E' vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in…
- Art. 2E' vietato detenere per uso alimentare umano, o destinare a tale uso, il latte magro in…
- Art. 3I mangimi composti contenenti latte magro in polvere preparati in Italia o importati…
- Art. 4E' vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in…
- Art. 5E' vietato detenere per l'impiego ad uso alimentare umano mangimi composti contenenti…
- Art. 6E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in…
- Art. 7La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata ai Ministeri…
- Art. 8Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 1040, n. 1424…
- Art. 9Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' punito con la multa da lire…
- Art. 10Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 e' punito con la multa di lire 200…
- Art. 11Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 e' punito con la multa da lire…
- Art. 12In caso di recidiva, le pene di cui ai precedenti articoli sono triplicate. Nel…
