Gli armatori, i loro rappresentanti o preposti di imprese di navigazione italiane devono trasmettere al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla ricezione, copia degli ordini, emanati da autorita' straniere, di fornire informazioni ovvero di consegnare documenti attinenti alla gestione amministrativa e contabile dell'impresa ed agli accordi commerciali in materia di noli e servizi marittimi. Chiunque viola la disposizione del comma precedente e' punito con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione. Si applicano gli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 26 agosto 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-07-23;488~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari