Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. Il commissario e' nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovra' sostenere gli oneri derivanti dall'attivita' dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o piu' tra i predetti enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, ove costituita, designa, secondo le modalita' stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attivita' di cui al comma 1. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o piu' tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ne' deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilita' interno.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-08-03;117~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari