Le disposizioni del presente decreto definiscono le modalita' per il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito di imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, per effetto dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

  • a)articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;
  • b)articolo 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
  • c)articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459;
  • d)articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84;
  • e)articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. Le modalita' di recupero stabilite con il presente decreto costituiscono esecuzione di quanto disposto con le decisioni della Commissione delle Comunita' europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999. In ragione della natura del credito che consegue alle decisioni ed alle sentenze indicate nel comma 2, corrispondente alle somme rese disponibili a favore degli autotrasportatori a parziale copertura dell'incremento dei costi da essi subiti nei periodi di imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, l'attivita' di recupero delle predette somme e' affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Testo vigente dal 20 marzo 2002

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urn:nir:stato:decreto.legge:2002-03-20;36~art1 · fonte del testo

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