Art. 1-bis — Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali
All'articolo 15, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3". Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: "mm 20", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "mm 30". All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3". All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3". All'articolo 74, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".
Testo vigente dal 29 marzo 2009
