Art. 6-bis — Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane
1. L'articolo 2-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' sostituito dal seguente: "Art. 2-ter (Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane). - 1. Allo scopo di realizzare le sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato, nonche' per rilanciare gli investimenti nel settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale:
- a)l'ANAS S.p.A. e le societa' da questa controllate sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ferme restando le norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, appositi accordi e convenzioni con le altre societa' del gruppo Ferrovie dello Stato, ivi compresa la Ferservizi S.p.A., anche in qualita' di centrale di committenza, al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi resi dalle altre societa' del gruppo;
- b)l'ANAS S.p.A. e le societa' da questa controllate possono avvalersi dei contratti, compresi gli accordi quadro, stipulati dalle altre societa' del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti in modo unitario di beni e servizi;
- c)l'ANAS S.p.A. e le societa' da questa controllate possono concedere alle altre societa' del gruppo Ferrovie dello Stato l'uso di beni immobili in gestione"
Testo vigente dal 6 agosto 2022
