Art. 15-bis — Modifica all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62

All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La Commissione puo' svolgere attivita' conoscitiva e puo' altresi' procedere, secondo modalita' definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonche' di rappresentanti dei singoli enti territoriali".

Testo vigente dal 13 agosto 2017

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-20;91~art15bis · fonte del testo

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