Art. 15-bis — Modifica all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62
All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La Commissione puo' svolgere attivita' conoscitiva e puo' altresi' procedere, secondo modalita' definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonche' di rappresentanti dei singoli enti territoriali".
Testo vigente dal 13 agosto 2017
